L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e l’articolo 7, comma 1-quater, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022:

I decreti che si sono susseguiti nel corso dell’anno 2022 hanno tentato di alleviare per le imprese le conseguenze derivanti dal devastante incremento dei prezzi dell’energia e del gas

Tutta la normativa agevolativa ha suddiviso i beneficiari in due categorie: 1) Imprese energivore o gasivore 2) Imprese che non hanno forti consumi di energia elettrica o gas

L’art. 6 del Dl. 115/2022 ha esteso al 3^ trimestre 2022 il credito d’imposta energia/gas sulla base degli stessi requisiti relativi al 2^ trimestre Il decreto potenzia l’intensità del bonus portandolo dal 25 al 40% per le imprese energivore, gasivore e non, cresce dal 15% al 30% per quelle non energivore. Infine viene disposto che i crediti d’impostarelativi ai mesi da ottobre a dicembre 2022 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30/09/2023

La comunicazione deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo

Published On: Ottobre 13th, 2022 / Categories: Agenzia delle Entrate /

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