L’art. 36 comma 1-bis del D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008, ha introdotto una nuova forma di trasferimento delle quote sociali delle società a responsabilità limitata, accanto a quella affidata ai notai, e prevista dall’art. 2470 del codice civile.
Secondo la disposizione il suddetto atto di trasferimento può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
L’iscrizione nel Registro delle imprese degli atti di trasferimento di quote di SRL firmati digitalmente può essere richiesta dagli iscritti nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili in quanto incaricati dalle parti contrattuali.
E’ un servizio che offriamo ai nostri clienti, per richiedere una consulenza contattateci ai riferimenti indicati nella sezione “Contatti”



